RIVERSAMENTO AUTOMATICO DEL DOMICILIO DIGITALE DEI PROFESSIONISTI DAL REGISTRO INI-PEC AL REGISTRO INAD
Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD, ai sensi dell’articolo 6-quater comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, come riportato dalla nota congiunta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di AGID.
INI-PEC è realizzato e aggiornato dagli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nel registro delle imprese o acquisiti dagli Ordini professionali. L’indirizzo pec comunicato ex lege a INI-PEC da parte degli Ordini costituisce il domicilio digitale del professionista, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate all’attività professionale del suo titolare.
INAD contiene l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali. Gli indirizzi ivi registrati sono
utilizzabili per comunicazioni aventi valore legale indirizzate all’ente di diritto privato, correlate all’attività professionale del professionista non iscritto in albi, elenchi o registri professionali o legate alla sfera privata della persona fisica.
Il domicilio del professionista iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica ed è utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale concernenti la sfera privata del titolare del domicilio. Successivamente alla pubblicazione solo il titolare del domicilio ha facoltà di disporre la modifica o anche la cessazione del proprio domicilio digitale sull’indice INAD, nei modi indicati nelle Linee guida AGID.
I Professionisti iscritti in Albi, trovano la propria PEC registrata in INAD come “Cittadino” e non come “Professionista” a riprova della differenza tra “cittadino” e “professionista” e del previgente obbligo per questi ultimi ottemperato tramite il sistema INI-PEC. La cessazione del proprio domicilio digitale, citata nella nota, attiene solo ed esclusivamente al sistema INAD e non al sistema INI-PEC per il quale l’obbligo normativo stante l’iscrizione all’Albo professionale è comunque cogente. Qualora un professionista venisse cancellato dall’Albo a qualunque titolo, la cancellazione del domicilio digitale riguarderebbe solo il sistema INI-PEC e non il sistema INAD, se l’interessato non avesse proceduto precedentemente e personalmente in tal senso.
