ORDINI PROVINCIALI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

Gli Ordini provinciali sono enti di diritto pubblico non economico, istituiti e regolamentati da apposite leggi inizialmente come Collegi, L. 1049/54, Dlcps 233/46 e Dpr 221/50 ed attualmente dalla Legge 11 Gennaio 2018, n.3 come Ordini.
La norma affida agli Ordini una finalità esterna e una finalità interna. La prima è la tutela del cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia e regolarmente iscritto ad un albo professionale. La seconda finalità è rivolta agli infermieri iscritti all’Ordine che è tenuto a tutelarli nella professionalità, esercitando il potere disciplinare, contrastando l’abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice deontologico, esercitando il potere tariffario, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l’informazione ed offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale.
Tutta l’attività è sovvenzionata dalle quote degli iscritti che ogni Ordine stabilisce in rapporto alle spese di gestione della sede, al programma di iniziative e alla quota da versare alla Federazione Nazionale.
L’organo di governo dell’Ordine è il Consiglio Direttivo che si rinnova, nei tempi previsti dalla normativa, attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti.
Ogni Consiglio Direttivo distribuisce al proprio interno le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine provinciale ed è membro di diritto del Consiglio Nazionale.

Finalità dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo:
- svolgimento delle funzioni istituzionali del Collegio;
- rappresentatività degli iscritti;
- tutela degli iscritti e del cittadino;
- implementazione del senso d’appartenenza alla professione degli iscritti;
- implementazione delle attività di consulenza;
- implementazione delle attività di formazione;
- certificazione degli iscritti;
- favorire la crescita professionale e la partecipazione alle attività istituzionali;
- favorire l’iscrizione all’Ordine di tutti i professionisti aventi diritto ed obbligo;
- garantire la tutela dei cittadini che usufruiscono delle prestazioni degli iscritti;
- garantire la tutela degli iscritti contro l’esercizio abusivo della professione;
- garantire la congruità dei corrispettivi ed il rispetto dei tariffari nazionale e provinciale;
- garantire la tutela dell’immagine della professione.

Che cos’è l’Albo Professionale?
Le leggi dello Stato impongono l’iscrizione all’albo professionale per esercitare una specifica attività. In particolare è obbligatoria l’appartenenza all’albo per quegli impieghi che sono a diretto contatto con la sicurezza e la salute del cittadino. I Professionisti Sanitari hanno il diritto, avendone i requisiti, di ottenere l’iscrizione nell’Albo. Il relativo atto ha natura di atto dovuto e senza di esso i professionisti non possono esercitare diritti che conseguono alla professione. Gli albi professionali sono aggiornati sistematicamente dagli ordini professionali e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
L’Albo professionale è un documento accessibile al pubblico ed uno strumento col quale l’Autorità giudiziaria e quella amministrativa possono conoscere coloro che esercitano una determinata professione per vigilare ed applicare quelle sanzioni cui possono andare incontro.
Art. 3 DPR 137/2012
1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.