Istruzioni sull’applicazione dell’imposta di bollo

 

In riferimento alle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive si pone l’attenzione sulla Direttiva n. 14/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, avente ad oggetto “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive” di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, alla luce delle modifiche apportate al DPR 445/2000.

Dal 1 Gennaio 2012 sono pertanto entrate in vigore le nuove norme volte a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e privato, soprattutto per l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà.

Le nuove previsioni operano nel solco tracciato dal DPR 445/2000, in forza del quale le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A. stessa.

Tali disposizioni devono essere osservate anche dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l’utenza ai sensi dell’art. 2 DPR 445/2000.

 RILASCIO CERTIFICATI

L’art. 40 del DPR 445/2000 prevede che le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Si ricorda che il certificato ha validità sei mesi dalla data del rilascio.

Tali certificati sono sempre in bollo (€ 16.00 ) ad eccezione dei certificati emessi in regime di esenzioni secondo casi espressamente previsti dalla legge. In questi casi è necessario indicare nella richiesta l’esatto motivo di esenzione ed il certificato riporterà l’indicazione dell’uso specifico a cui è destinato.

Pertanto la richiesta di un certificato “in carta libera” senza l’indicazione della norma in base alla quale il certificato è esente da bollo, non può essere accolta dall’amministrazione senza incorrere nelle sanzioni previste anche per gli operatori di segreteria in solido con il richiedente.

Le istanze dirette agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri tendenti ad ottenere il rilascio di certificati sono soggette all’imposta di bollo, qualora il certificato debba essere rilasciato in bollo.

Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Il certificato deve essere richiesto e contestualmente ritirato dall’interessato previa esibizione di un documento di identità personale valido. Qualora l’interessato sia impossibilitato a provvedere personalmente, può delegare una persona di sua fiducia che si recherà allo sportello munito di:

  1. proprio documento di identità
  2. atto di delega in carta semplice
  3. fotocopia del documento di identità del delegante.

Si allegano i fac-simile di:

  1. Richiesta-certificato-iscrizione
  2. Tabella esenzioni bollo -All. B DPR 64272

RILASCIO CERTIFICATI USO ESTERO

Nel caso in cui l’interessato richieda un certificato ad uso estero:

– deve essere richiesto in bollo (allegare una marca da bollo corrente per il certificato ed una marca da bollo corrente che per la richiesta).

Il certificato deve essere richiesto dall’interessato previa esibizione di un documento di identità personale valido. Qualora l’interessato sia impossibilitato a provvedere personalmente, può delegare una persona di sua fiducia che si recherà allo sportello munito di:

  1. a) proprio documento di identità
  2. b) atto di delega in carta semplice
  3. c) fotocopia del documento di identità del delegante

I certificati verranno comunque rilasciati unicamente in lingua italiana.

Verrà apposta sul certificato la seguente dicitura: “Ai sensi dell’art.40 DPR 28 dicembre 2000, n.445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero”.

 

 L’AUTOCERTIFICAZIONE

Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del T.U.

In particolare, è l’art. 46 del DPR n.455/2000 a indicare quali stati, qualità personali o fatti sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

Tra questi:

  • i titoli di studio o la qualifica professionale posseduta, gli esami sostenuti, i titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;
  • l’iscrizione ad albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

L’art. 43 del T.U. prevede che le Amministrazioni Pubbliche siano tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati.

Pertanto, per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e senza bollo.

È data facoltà ai soggetti privati (ad esempio banche ed assicurazioni) di accettare l’autocertificazione, ma per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l’autocertificazione non è un obbligo.