Attualmente, il termine “Professione” si riferisce all’esercizio di una attività nella quale la componente intellettuale prevale su quella materiale ed è condizionata al possesso, da parte del professionista, di determinati requisiti. Ai sensi della legge 42/99, l’infermiere svolge una “professione sanitaria” non ausiliaria, con un suo campo di attività e responsabilità, si tratta quindi di una professione intellettuale ai sensi dell’art.2229 del Codice civile, con conseguente obbligo di iscrizione al relativo albo per tutti coloro che esercitano al professione infermieristica e sotto qualsiasi forma. L’individuazione di professione intellettuale fa si che la stessa possa essere svolta in regime di libera professione. Il libero professionista è un prestatore d’opera intellettuale che esercita in regime di autonomia scientifica , tecnica e gerarchica nei confronti del cliente con ampia discrezionalità e con propria organizzazione di lavoro. L’infermiere che esercita la libera professione assume la responsabilità del proprio agire (in forma autonoma) e la responsabilità di rappresentare la professione nel contesto sociale.

 

L’inizio dell’attività libero professionale dev’essere comunicata all’Ordine di appartenenza, così come la cessazione della stessa. Di seguito l’elenco dei libero professionisti iscritti all’OPI di Arezzo che hanno autorizzato la pubblicazione dei dati:

Liberi Professionisti autorizzazione pubblicazione dati

VADEMECUM DELLA LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA 2020

Il gruppo di lavoro per la Libera Professione della Federazione Nazionale ha prodotto un Vademecum realizzato con l’obiettivo di fornire a tutti gli infermieri che intendono inserisce nel mondo sanitario come liberi professionisti o che già che esercitano con tale modalità , un facile strumento informativo e di operatività.

Vademecum Libera professione 2020

 

GESTIONE SEPARATA

All’articolo 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, è stato inserito, in sede di conversione in legge 7 agosto 2012, n. 135, il nuovo comma 4 ter, che così recita: “Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica provvede all’approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l’entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.”

ENPAPI, in attuazione della suddetta normativa, ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari per l’istituzione della Gestione Separata ed ha sottoposto il nuovo Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata all’attenzione dei Ministeri Vigilanti per la consueta approvazione, intervenuta il 29/03/2013.

ISCRITTI

L’art.1, comma1, del Regolamento dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione Separata ENPAPI gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, svolgono attività lavorativa di natura infermieristica nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione non abituale (c.d. mini co.co.co.”)”.

Sono pertanto iscritti alla Gestione Separata:

• i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,

• i titolari di contratto a progetto,

• i componenti gli organi di amministrazione e controllo di Studi Associati e Cooperative,

• i componenti gli organi di amministrazione e controllo degli OPI – Ordini provinciali qualora svolgano contestualmente attività di lavoro di autonomo (attrazione del reddito nella sfera libero professionale),

• i collaboratori occasionali di cui all’art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003.

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ ASSOGGETTABILI

I compensi assoggettabili a contribuzione presso la Gestione Separata si riferiscono allo svolgimento delle attività previste dai singoli profili professionali.

Tra le attività rientranti nei profili professionali è inclusa quella di docenza. Ad esempio, gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari, anche se lavoratori dipendenti, autorizzati dalla propria struttura ad effettuare attività di docenza in materie sanitarie presso Università, scuole professionali o altri istituti, che abbiano stipulato contratti di collaborazione non abituale (cd. mini cococo) sono destinatari della riforma: i committenti dovranno presentare denunce retributive ed effettuare i versamenti contributivi all’ENPAPI, Gestione Separata.

È importante precisare che sono assoggettati a contribuzione i compensi percepiti per lo svolgimento di attività attribuite al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione.

FORME DI LIBERA PROFESSIONE
L’attività in regime di libera professione impone la scelta della forma nella quale il professionista intende svolgerla vincolandolo alle specifiche attribuzioni previste dalla vigente normativa. Dopo un avvio graduale da parte degli Infermieri, l’attività in regime di libera professione sta conoscendo, nel nostro paese, un periodo di grande sviluppo ed attualmente comprende oltre 12.000 professionisti. Aldilà delle disposizioni in materia fiscale che regolamentano in generale l’attività autonoma, è opportuno conoscere a pieno il proprio ruolo sociale, la responsabilità del proprio operato e le modalità operative specifiche.

Sito ENPAPI: https://enpapi.online/

 

La normativa che regolamenta l’esercizio della libera professione infermieristica può essere riassunta nelle seguenti leggi:

LEGGE 175 DEL 05.02.1992

Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie

Pubblica sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29.02.1992

Allegato:

Legge 175 del 05.02.1992

Gli adempimenti obbligatori per chi esercita la libera professione con apertura di partita IVA sono :

  • Iscrizione all’Albo professionale
  • Apertura Partita IVA
  • Comunicazione all’OPI – Ordine provinciale
  • Rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria
  • Iscrizione all’ENPAPI – Ente Nazionale Previdenza e Assistenza della Professionie Infermieristica – Home ENPAPI

E’ opportuna altresì l’attivazione di adeguata polizza assicurativa sui rischi professionali

Ai soli fini fiscali pertanto è il committente che adempie a tutti gli obblighi fiscali.

L’infermiere può svolgere la propria attività in forma collegiale sia all’interno di una associazione di professionisti che di una cooperativa.

L’associazione tra professionisti è una sorta di società in cui ogni associato, nei limiti stabiliti dal proprio statuto e regolamento interni, svolge in autonomia la propria attività.

Gli adempimenti fiscali-previdenziali a carico dell’associazione sono :

  • Apertura Partita Iva
  • Rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria

Gli adempimenti fiscali-previdenziali a carico dell’associato sono :

  • Iscrizione all’Albo Professionale
  • Comunicazione all’OPI – Ordine provinciale
  • Rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria
  • Iscrizione all’ENPAPI – Ente Nazionale Previdenza e Assistenza della Professionie Infermieristica – Home ENPAPI
  • Dichiarazione dei redditi

Le cooperative sono enti equiparati alle società di capitali in cui lo scopo principale non è un fine di lucro ma di interesse generale e cioè mutualistico. Il socio di cooperativa può essere dipendente della stessa, collaboratore coordinato e continuativo della cooperativa o libero professionista con propria partita Iva. Gli adempimenti di carattere fiscale-previdenziale cambiano quindi a seconda del tipo di rapporto che si instaura.